Sez. 3, Ordinanza n. 660 del 18/08/1983 (Rv. 430297 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RECLAMO CONTRO ORDINANZE - ORDINANZA DECISORIA SULLA PROVVISORIA ESECUZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - RECLAMO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE D'APPELLO IN CAMERA DI CONSIGLIO - NATURA - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - RECLAMO CONTRO ORDINANZE - ORDINANZA DECISORIA SULLA PROVVISORIA ESECUZIONE DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO - RECLAMO - PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE D'APPELLO IN CAMERA DI CONSIGLIO - NATURA - IMPUGNABILITÀ IN CASSAZIONE - ESCLUSIONE.*
Il provvedimento emesso dal giudice d'appello ai sensi dell'art. 357 cod. proc. civ., in Sede di reclamo avverso l'ordinanza ex art. 351 precedente sulla provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado, non è suscettibile di ricorso per Cassazione, neppure ai sensi dell'art. 111 cost., in quanto ha Forma e contenuto di ordinanza, espressamente dichiarata non impugnabile. (Conf 2699/82, mass n 420554; (Conf 1694/66, mass n 323316).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 357, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)