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Sez. 1, Sentenza n. 21355 del 01/04/2021 Cc. (dep. 31/05/2021) Rv. 281225 - 01

PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE | Differimento ex art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen. – Riconoscimento del presupposto – Applicazione della detenzione domiciliare in luogo del rinvio dell’esecuzione della pena – Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281225-01

PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE

In tema di differimento facoltativo dell'esecuzione della pena, il giudice che abbia riconosciuto la sussistenza del presupposto dell'incompatibilità con il carcere delle condizioni di salute del detenuto può disporre la detenzione domiciliare di quest'ultimo in luogo del rinvio dell'esecuzione della pena, chiesto in via principale, solo ove ritenga che l'esigenza di contenere la sua residua pericolosità con un presidio detentivo sia prevalente rispetto a quella di tutela della salute. (In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio il provvedimento del tribunale di sorveglianza che aveva disposto la detenzione domiciliare, ravvisando un vizio di motivazione nella valutazione della pericolosità del detenuto, fondata esclusivamente sull'esigenza di certezza ed indefettibilità della pena e sullo stato non avanzato della patologia da cui lo stesso era affetto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 146 CORTE COST., Cod. Pen. art. 147 com. 1 lett. 2, Cod. Pen. art. 147 com. 4, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)