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Sez. 4, Sentenza n. 2529 del 02/02/1996 Ud. (dep. 06/03/1996) Rv. 204577 - 01

Impugnazioni - Rinuncia | Osservanza delle forme e rispetto dei termini di cui all'art. 589 cod. proc. pen. - Necessità - Richiesta del P.G. di udienza di conferma della sentenza del G.I.P. di assoluzione dell'imputato - Appellata dalla stessa Procura Generale - Rinuncia tacita o implicita all'impugnazione - Ravvisabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/204577-01

Impugnazioni - Rinuncia

Poiché la rinuncia all'impugnazione, che è un negozio formale che non ammette equivalenti, deve essere fatta nelle forme e nei termini stabiliti dall'art. 589 cod. proc. pen., non costituisce rinuncia tacita o implicita la richiesta del Procuratore Generale di udienza di conferma della sentenza del G.I.P. di assoluzione dell'imputato, che sia stata appellata dalla stessa Procura Generale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 589, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 594, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 594

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)