Sez. 1, Sentenza n. 4512 del 21/01/2011 Ud. (dep. 08/02/2011) Rv. 249496 - 01
IMPUGNAZIONI - RINUNCIA | Da parte del P.M. - Atto formale - Deducibilità dalle conclusioni d'udienza - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - RINUNCIA
La rinuncia all'impugnazione è atto formale che non ammette equipollenti e, pertanto, non danno luogo a rinuncia le conclusioni di udienza con cui il pubblico ministero chieda la conferma della sentenza di condanna di primo grado, gravata da un appello del suo ufficio in relazione alla quantificazione della pena.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)