Sez. 6, Ordinanza n. 36310 del 07/07/2005 Cc. (dep. 06/10/2005) Rv. 232407 - 01
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - decisione | Diversità del fatto rispetto alla contestazione - Art. 521 cod. proc. pen. - Applicabilità.
PROCEDIMENTI SPECIALI (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - decisione
Il potere dovere del giudice di disporre (art. 521 cod. proc. pen.) la trasmissione degli atti al P.M., allorché accerti che il fatto è diverso da quello descritto nell'atto di imputazione, é espressione di un principio generale dell'ordinamento, e, pertanto, può essere esercitato anche dal giudice nel corso del rito abbreviato, in quanto la scelta dell'imputato di essere giudicato allo stato degli atti non comporta una cristallizzazione del fatto reato nei limiti dell'imputazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)