Sez. U, Sentenza n. 6530 del 10/12/1981 (Rv. 417370 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - QUESTIONE DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEGLI ARBITRI PER ESSERE LA DOMANDA DEVOLUTA ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PROPONIBILITÀ CON ISTANZA DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE, IN CORSO DI GIUDIZIO ARBITRALE OPPURE IN PENDENZA DELL'IMPUGNAZIONE PER NULLITÀ DEL LODO - ESCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - QUESTIONE DEL DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEGLI ARBITRI PER ESSERE LA DOMANDA DEVOLUTA ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PROPONIBILITÀ CON ISTANZA DI REGOLAMENTO PREVENTIVO DI GIURISDIZIONE, IN CORSO DI GIUDIZIO ARBITRALE OPPURE IN PENDENZA DELL'IMPUGNAZIONE PER NULLITÀ DEL LODO - ESCLUSIONE.*
La questione del difetto di giurisdizione degli arbitri, per essere la domanda devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, non è proponibile con istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, né in corso di giudizio arbitrale, atteso che tale regolamento postula un procedimento davanti agli organi giurisdizionali dello stato, né in pendenza della impugnazione per nullità del lodo arbitrale, tenuto conto che il lodo stesso, dopo il decreto di esecutività del pretore, integra un provvedimento giurisdizionale, e detta impugnazione per nullità configura una fase di secondo grado del processo, sia pure limitata alla denuncia di determinati vizi, sicché l'esperibilità del regolamento trova ostacolo nell'esistenza di una decisione nel merito in primo grado. (V 965/79, mass n 397141; (V 3262/69; (V 1593/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 823 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 825 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 829 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)