Sez. U, Ordinanza n. 377 del 26/04/1996 (Rv. 497272 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Difetto di giurisdizione del collegio arbitrale nei confronti del giudice ordinario o del giudice amministrativo - Ricorso per regolamento di giurisdizione - Inammissibilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE
La questione di difetto di giurisdizione degli arbitri - per essere la causa devoluta alla cognizione del giudice ordinario o di quello amministrativo - non è proponibile con istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, nel corso del giudizio arbitrale, in quanto detto regolamento postula un procedimento davanti agli organi giurisdizionali dello Stato, tra i quali non rientrano gli arbitri, neanche dopo le modifiche della disciplina dell'arbitrato introdotte con la legge n. 25 del 1994.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 820 CORTE COST., Legge 05/01/1994 num. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)