Sez. U, Sentenza n. 5690 del 24/05/1995 (Rv. 492412 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Difetto di giurisdizione degli arbitri rispetto al giudice amministrativo - Istanza di regolamento - Inammissibilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE
La questione del difetto di giurisdizione degli arbitri, per essere la domanda devoluta alla cognizione del giudice amministrativo, non è proponibile con istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, in corso di giudizio arbitrale, atteso che tale regolamento postula un procedimento davanti agli organi giurisdizionale dello Stato.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 820 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)