diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1036 del 13/02/1990 (Rv. 465291 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - PROPOSIZIONE DA PARTE DEL LEGALE DEL LAVORATORE SENZA IL RILASCIO DELLA RELATIVA PROCURA SCRITTA - VALIDITÀ - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1990-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465291-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE - PROPOSIZIONE DA PARTE DEL LEGALE DEL LAVORATORE SENZA IL RILASCIO DELLA RELATIVA PROCURA SCRITTA - VALIDITÀ - CONDIZIONE.*

In tema di licenziamento individuale, l'impugnativa che, secondo il disposto dell'art. 6 della legge n. 604 del 1966 n. 604 del 1966, deve essere proposta dal lavoratore a pena di decadenza entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'atto di recesso del datore di lavoro, costituisce un atto negoziale dispositivo e formale (essendo richiesta la Forma scritta "ad substantiam") che può essere posto in essere unicamente dal lavoratore medesimo (oltre che dall'associazione sindacale cui quest'ultimo aderisca in forza del potere di rappresentanza ex lege previsto dall'art. 6 cit.) ovvero da un rappresentante del primo munito di specifica procura scritta e quindi anche da un terzo, ancorché avvocato o procuratore legale sprovvisto di procura, il cui operato venga successivamente ratificato dal lavoratore, sempre che tale ratifica rivesta la Forma scritta e, come l'impugnativa, sia comunicata e notificata al datore di lavoro prima della scadenza del suddetto termine di decadenza. Consegue che l'impugnativa del licenziamento, ove sia proposta dal legale del lavoratore senza il rilascio da parte di quest'ultimo della detta procura scritta, è valida solo se il successivo ricorso giudiziario, contenendo con la procura allo stesso difensore la ratifica scritta del suo operato, sia notificato o comunicato al datore di lavoro nel termine di sessanta giorni di cui all'art. 6 cit. (Conf 4394/88 mass n 499375; (Conf 2179/87 mass n 451409).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1398, Cod. Civ. art. 1399, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)