Sez. L, Sentenza n. 5396 del 05/04/2003 (Rv. 561936 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Principio di immediatezza della contestazione - Duplice rilevanza - Mancanza di interesse del datore di lavoro alla irrogazione della sanzione del licenziamento - Impossibilità per il lavoratore di predisporre adeguate difese - Violazione dell'art. 7 della legge n.300 del 1970 - Configurabilità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
In materia di licenziamento disciplinare, la tempestività della reazione del datore di lavoro all'inadempimento del lavoratore rileva sotto due distinti profili: sotto un primo profilo, quando si tratti di licenziamento per giusta causa, il tempo decorso tra l'intimazione del licenziamento disciplinare e l'accertamento del fatto contestato al lavoratore può indicare l'assenza di un requisito della fattispecie prevista dall'art. 2119 cod. civ. (incompatibilità del fatto contestato con la prosecuzione del rapporto di lavoro), in quanto il ritardo nella contestazione può indicare la mancanza di interesse all'esercizio del diritto potestativo di licenziare; sotto un secondo profilo, la tempestività della contestazione permette al lavoratore un più preciso ricordo dei fatti e gli consente di predisporre una più efficace difesa in relazione agli addebiti contestati; con la consegua che la mancanza di una tempestiva contestazione può tradursi in una violazione delle garanzie procedimentali fissate dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)