Sez. U, Sentenza n. 18015 del 17/12/2002 (Rv. 559287 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Enti pubblici economici e non economici - Criteri distintivi - Consorzio del Mirese - Natura - Ente pubblico non economico - Fondamento - Conseguenze - Dipendenti - Rapporto di pubblico impiego - Giurisdizione amministrativa (controversie aventi ad oggetto pretese anteriori al 6 febbraio 1997) - Azienda speciale consorzio del Mirese - Natura - Ente pubblico economico - Conseguenze - Dipendenti - Rapporto di impiego - Giurisdizione ordinaria (controversie aventi ad oggetto pretese successive al 6 febbraio 1997).
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI
L'indagine rivolta a stabilire se un ente pubblico sia o meno economico deve essere compiuta tenendo presente la disciplina legale e statutaria che ne regola l'attività con riferimento agli scopi dell'ente medesimo; pertanto, il Consorzio del Mirese, costituito - ai sensi degli artt. 155 - 172 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 - per la costruzione degli acquedotti e la gestione dei servizi di fognatura nel territorio dei comuni consorziati, è un ente pubblico non economico, in quanto ha prevalentemente scopi e modalità operative che trascendono l'attività meramente imprenditoriale ed opera avvalendosi di mezzi finanziari erogati soprattutto dallo Stato e dagli enti pubblici consorziati, sicché i costi dell'attività sono prevalentemente sostenuti con entrate estranee ad una gestione puramente economica. Diversamente, invece, l'Azienda speciale consorzio del Mirese, istituita, ai sensi dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in sostituzione del succitato Consorzio, con approvazione dello statuto deliberata in data 6 febbraio 1997, ha natura di ente pubblico economico. Pertanto, le controversie concernenti i rapporti di lavoro del personale dipendente del Consorzio del Mirese, poi sostituito dall'omonima Azienda, sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ovvero alla giurisdizione del giudice ordinario, a seconda che abbiano ad oggetto pretese concernenti il periodo anteriore oppure quello successivo al 6 febbraio 1997.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 155, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 172, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 25
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)