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Sez. U, Sentenza n. 6573 del 24/03/2006 (Rv. 587371 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Consorzio Acquedotto Etneo di Catania - Definizione - Ente pubblico non economico - Configurazione - Sopravvenienza della legge n. 142 del 1990 - Irrilevanza - Condizioni - Controversie di lavoro dipendente - Periodo del rapporto anteriore al 30 giugno 1998 - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587371-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE

Poiché i criteri di individuazione degli enti pubblici economici - da rilevarsi sulla scorta della disciplina legale e statutaria dell'ente, che ne determina gli scopi e i caratteri dell'attività in modo stabile e conoscibile dalla generalità dei soggetti, che con esso entrano in rapporto - consistono nel fine pubblico e nello svolgimento di un'attività imprenditoriale a carattere di economicità, strumentale al fine pubblico, non è riconoscibile tale natura al Consorzio Acquedotto Etneo di Catania, poiché l'attività svolta trascende quella imprenditoriale, in considerazione delle previsioni legali e statutarie che lo riguardano secondo cui l'ente provvede al proprio fabbisogno utilizzando, oltre ai proventi della gestione delle reti idriche, provvidenze statali e regionali e contributi degli enti consorziati, e, quindi, entrate estranee ad una gestione puramente economica. Ne consegue che, dato il carattere di questa attività diretta al perseguimento di interessi di carattere pubblico, indipendentemente dalla realizzazione di utili, la cognizione della controversia relativa ai rapporti di lavoro dei dipendenti di tale ente pubblico non economico - per questioni che (come nella fattispecie) attengono a periodi del rapporto anteriore al 30 giugno 1998 - spetta al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, in relazione al disposto dell'art. 69, comma settimo, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, restando irrilevanti, in relazione all'assetto dell'ente, definito dalla relativa disciplina statutaria, le innovazioni introdotte con la trasformazione del Consorzio, nell'ordinamento delle autonomie locali, secondo il regime previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, con la successione al Consorzio dell'attuale azienda consorziale (con decorrenza dal 1° gennaio 2000).

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 39, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 60, Cod. Proc. Civ. art. 362 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 5, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 69 com. 7 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)