Sez. 3, Sentenza n. 5236 del 15/03/2004 (Rv. 571144 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Presunzione di responsabilità oggettiva e non presunzione di colpa - Condotta del custode - Irrilevanza - Caso fortuito - Configurabilità - Limiti - Vizio di costruzione della cosa - Ascrivibilità al terzo costruttore - Responsabilità del custode - Sussistenza - Conseguenze - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA
In tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051 cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva e non una presunzione di colpa, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Pertanto non rileva in sè la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non ad un comportamento del responsabile, ma al profilo causale dell'evento, riconducibile in tal caso non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno. Ne consegue che il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al terzo costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del terzo danneggiato, non costituendo caso fortuito, che interrompe il nesso eziologico, salva l'eventuale corresponsabilità del costruttore nei confronti del danneggiato e salva l'eventuale azione di rivalsa del danneggiante. (Nella specie, relativa alla folgorazione di un idraulico presso un'abitazione, seguita all'errata realizzazione da parte di un elettricista di un collegamento "volante" tra centralina elettrica e comando dell'elettropompa, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva escluso la corresponsabilità dei proprietari dell'abitazione, benché fosse stato accertato che già tre anni prima, in fase di costruzione, l'impianto era stato realizzato senza i prescritti congegni di protezione.)
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2053, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)