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Sez. 1, Sentenza n. 9423 del 07/01/2010 Cc. (dep. 09/03/2010) Rv. 246822 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena (cosiddetto "indultino") - Pena risultante da cumulo di condanne anteriori e posteriori al beneficio - Scindibilità del cumulo - Esclusione - Esecuzione nelle forme ordinarie - Necessità.
Stato
decisa il 2010-01-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246822-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

L'unificazione di pene concernenti riferibili a condanne anteriori e posteriori al limite temporale di applicabilità della legge 1° agosto 2003 n. 207 (sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), determina un unico rapporto esecutivo, non potendosi procedere a scissione ideale delle pene concorrenti al fine di determinare su quali, e in quale misura, operi la sospensione condizionata, sicché, se a carico di un soggetto che stia espiando o possa espiare la pena nelle forme previste dalla citata legge sopravvengano uno o più titoli che non consentano tale modalità di esecuzione, prevale l'espiazione nelle forme ordinarie nell'ambito dell'unica esecuzione cumulativa.

Riferimenti normativi: Legge 01/08/2003 num. 207 CORTE COST., Cod. Pen. art. 80

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)