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Sez. 1, Sentenza n. 16740 del 03/04/2007 Cc. (dep. 02/05/2007) Rv. 236438 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Sospensione condizionata della pena - Condanna anteriore e posteriore al limite temporale di applicabilità della legge n. 207 del 2003 - Scissione ideale delle pene concorrenti - Esclusione - Modalità di espiazione - Nelle forme ordinarie.
Stato
decisa il 2007-04-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236438-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

L'istituto della sospensione condizionata della pena previsto dalla legge n. 207 del 2003 si applica soltanto ai condannati che siano in stato di detenzione, ovvero in attesa di esecuzione della pena, alla data di entrata in vigore della legge. Pertanto se sono poste contemporaneamente in esecuzione due condanne, una delle quali posteriore a tale limite temporale di applicabilità, il concorso fra le due modalità esecuzione fra loro incompatibili deve essere regolato all'interno del medesimo rapporto esecutivo, non essendo possibile operare una scissione ideale delle pene concorrenti; di conseguenza, attesa la sopravvenienza di un titolo ostativo alla fruizione del beneficio, prevale l'espiazione della pena cumulata nelle forme ordinarie.

Riferimenti normativi: Legge 01/08/2003 num. 203 art. 7, Legge 01/08/2003 num. 207 art. 1 CORTE COST., Legge 01/08/2003 num. 207 art. 7, DPR 26/07/1975 num. 354 art. 51 bis CORTE COST., DPR 26/07/1975 num. 354 art. 51 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)