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Sez. 1, Sentenza n. 34279 del 24/06/2005 Cc. (dep. 23/09/2005) Rv. 232171 - 01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena - Condanne anteriori e posteriori al limite temporale di applicabilità della Legge 207 del 2003 - Modalità di espiazione delle pene concorrenti fra loro incompatibili - Prevalenza dell'espiazione nelle forme ordinarie - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2005-06-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232171-01

PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE

In tema di sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, quando siano contemporaneamente poste in esecuzione condanne anteriori e posteriori al limite temporale di applicabilità della Legge n. 207 del 2003, occorre regolare il concorso tra le due modalità di espiazione fra loro incompatibili nell'ambito di un unitario e immodificato rapporto esecutivo e non già operare una scissione "ideale" delle pene concorrenti per determinare su quali, e in che misura, opera il condono, ricomponendo all'esito il cumulo secondo il nuovo calcolo delle pene eseguibili. Conseguentemente, nel caso in cui il soggetto stia espiando la pena nelle forme previste dalla Legge n. 207 del 2003 e sopravvenga un titolo che non consente tale modalità di esecuzione, prevale l'espiazione nelle forme ordinarie nell'ambito dell'unica esecuzione cumulativa, fermo restando che il tempo precedentemente trascorso in regime di sospensione condizionata va computato come pena espiata.

Riferimenti normativi: Legge 01/08/2003 num. 207 CORTE COST., Cod. Pen. art. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)