Sez. 1, Sentenza n. 47005 del 28/10/2008 Cc. (dep. 18/12/2008) Rv. 242056 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE | Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena (cosiddetto "indultino") - Pena risultante da cumulo di condanne anteriori e posteriori al beneficio - Scindibilità del cumulo - Esclusione - Esecuzione nelle forme ordinarie - Necessità.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - IN GENERE
Qualora siano poste simultaneamente in esecuzione condanne anteriori e posteriori al limite temporale di applicabilità della legge 1° agosto 2003 n. 207 (sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni), il concorso tra le due modalità di esecuzione, tra loro incompatibili, va regolato nell'ambito di un unitario rapporto esecutivo, non potendosi procedere a scissione ideale delle pene concorrenti al fine di determinare su quali, e in quale misura, operi la sospensione condizionata dell'esecuzione della pena, e di ricomporre, all'esito dell'operazione, il cumulo secondo il nuovo calcolo delle pene eseguibili. Ne consegue se, a carico di un soggetto che stia espiando o possa espiare la pena nelle forme previste dalla citata legge, sopravvengano uno o più titoli che non consentano tale modalità di esecuzione, prevale l'espiazione nelle forme ordinarie nell'ambito dell'unica esecuzione cumulativa.
Riferimenti normativi: Legge 01/08/2003 num. 207 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)