Sez. L, Sentenza n. 5670 del 28/10/1981 (Rv. 416365 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - MODIFICAZIONE CONSENSUALE "IN PEIUS" DELLE MANSIONI ORIGINARIE - LEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DISCIPLINA EX ART. 2103 COD. CIV. ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - MODIFICAZIONE CONSENSUALE "IN PEIUS" DELLE MANSIONI ORIGINARIE - LEGITTIMITÀ - CONSEGUENZE.*
L'art. 2103 cod. civ., nel testo anteriore alla modifica ex art. 13 della legge 20 maggio 1970 n. 300, pur vietando all'imprenditore di mutare unilateralmente in peius le mansioni per le quali il prestatore di lavoro era stato assunto, non escludeva che tali mansioni potessero, nel corso del rapporto, essere modificate consensualmente dalle parti, sia in melius, senza alcun limite, sia in peius, salve, in questo secondo caso, l'immutabilità della posizione sostanziale del lavoratore e l'irriducibilità della retribuzione, con la conseguenza che il mutamento, ove verificatosi e consolidato, poteva costituire il nuovo parametro di riscontro del divieto. (V. 4686/79, mass. N. 401235; (V. 1657/77, mass. N. 385370; (V. 1645/77, mass. N. 385353).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)