Sez. 1, Sentenza n. 37083 del 29/09/2010 Cc. (dep. 18/10/2010) Rv. 248580 - 01
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione delle pene detentive - Divieto per i condannati per furto pluriaggravato, introdotto con il D.L. n. 92 del 2008 - Applicabilità ai fatti pregressi.
ESECUZIONE - PENE DETENTIVE
Il divieto di sospensione dell'esecuzione delle pene detentive nei confronti dei condannati per reati di furto pluriaggravato, stabilito dall'art. 656, comma nono, lett. a), cod. proc. pen. (nel testo innovato dall'art. 2 del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. dalla legge 24 luglio 2008, n. 125), ha natura di norma processuale e si applica, conseguentemente, anche ai fatti pregressi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Pen. art. 625 CORTE COST., Decreto Legge 23/05/2008 num. 92 art. 2 CORTE COST., Legge 24/07/2008 num. 125 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)