diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 15273 del 03/12/2001 (Rv. 550788 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI | Dirigenti di aziende industriali - Ricongiunzione presso l'INPDAI dei precedenti periodi di contribuzione maturati presso l'INPS - Decorrenza del trattamento pensionistico "ricongiunto" - Riferimento alla data di conseguimento dei requisiti per ottenere la ricongiunzione - Necessità - Data di conseguimento dei requisiti per il godimento della pensione - Ininfluenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2001-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/550788-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - RICONGIUNZIONE DEI PERIODI ASSICURATIVI

Nel caso di ricongiunzione presso l'INPDAI dei periodi di contribuzione precedentemente maturati presso l'INPS, ex art. 5 legge n. 44 del 1973, la decorrenza del trattamento pensionistico "ricongiunto" va fissata con riferimento alla data di conseguimento dei requisiti necessari per ottenere la ricongiunzione, non rilevando, a tali fini, la data in cui l'interessato abbia maturato i requisiti per il godimento della pensione (nella specie, l'assicurato, terminata l'attività assicurativa con contribuzione INPS, aveva versato un mese di contribuzione volontaria presso l'INPDAI al fine di ottenere la ricongiunzione dei periodi assicurativi con trasferimento dell'intera contribuzione presso l'INPDAI; la S.C., nel cassare la sentenza di merito che aveva riferito la decorrenza del trattamento "ricongiunto" alla data di maturazione dei requisiti richiesti per il pensionamento, ha rigettato - decidendo nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. - la domanda dell'interessato intesa alla riliquidazione del trattamento, corrisposto dall'INPDAI con decorrenza riferita al raggiungimento dei requisiti per la ricongiunzione in esito al versamento della contribuzione volontaria).

Riferimenti normativi: Legge 15/03/1973 num. 44 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)