Sez. L, Sentenza n. 11701 del 05/09/2000 (Rv. 539992 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Inpdai - Previdenza dei dirigenti di aziende industriali - Delega al ministro del lavoro per la sola determinazione dei criteri relativi e non anche per la determinazione della operatività temporale del trasferimento delle anzianità pregresse - Cumulo delle anzianità contributive derivanti dai trasferimenti - Limite temporale imposto dal D.M. 7 luglio 1973 - Illiceità per eccesso di delega - Disapplicazione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE
L'art. 5, comma primo, legge 15 marzo 1973 n. 44 (che accorda ai dirigenti di aziende industriali con almeno cinque anni di anzianità contributiva Inpdai posteriore al 14 gennaio 1954 la facoltà di richiedere il ricongiungimento di eventuali precedenti periodi contributivi, coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria nell'associazione generale obbligatoria per i.v.s., perché siano riconosciuti validi ai fini dell'anzianità contributiva presso l'Inpdai) delega al ministro del lavoro solo la determinazione dei criteri di tale trasferimento di posizioni contributive e non anche la determinazione dell'operatività temporale del relativo riconoscimento; pertanto il cumulo delle anzianità contributive derivanti dai trasferimenti di cui al citato art. 5, per periodi che non si sovrappongono, con la anzianità maturata presso l'Inpdai non è soggetto al limite temporale di efficacia (primo giorno del mese di presentazione della domanda) imposto illegittimamente (per eccesso di delega) dall'art. 4 del D.M. 7 luglio 1973, che va quindi disapplicato.
Riferimenti normativi: Legge 15/03/1973 num. 44 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)