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Sez. L, Sentenza n. 3203 del 06/03/2002 (Rv. 552850 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE | Dirigenti di aziende industriali - Art. 5 legge n. 44 del 1973 - Attribuzione del diritto alla ricongiunzione dei periodi contributivi ai dirigenti aventi cinque anni di anzianità contributiva presso l'INPDAI - Momento di maturazione del suddetto quinquennio - Individuazione - Riferimento alla data di raggiungimento della richiesta anzianità - Necessità - Abrogazione di tale disciplina per effetto della legge n. 29 del 1979 - Esclusione.
Stato
decisa il 2002-03-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552850-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CASSE DI MUTUALITÀ E FONDI PREVIDENZIALI - IN GENERE

Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della legge n. 44 del 1973 - che, con disposizione di carattere speciale (non abrogata, neanche implicitamente, dalla normativa generale sulle ricongiunzioni dettata dalla legge n. 29 del 1979), accorda ai dirigenti di aziende industriali con almeno cinque anni di anzianità contributiva INPDAI posteriore al 14 gennaio 1954 la facoltà di richiedere il ricongiungimento di eventuali precedenti periodi contributivi, coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria i.v.s., perché siano riconosciuti validi ai fini dell'anzianità contributiva presso l'INPDAI - il momento di maturazione del suddetto quinquennio di anzianità contributiva INPDAI si deve far coincidere con il giorno in cui il lavoratore raggiunge la richiesta anzianità e non con quello, posteriore, di decorrenza degli effetti del trattamento previdenziale.

Riferimenti normativi: Legge 15/03/1973 num. 44 art. 5, Legge 07/02/1979 num. 29 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)