Sez. L, Sentenza n. 9475 del 11/11/1994 (Rv. 488539 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE | Controversia concernente la corresponsione dell'indennità ex art. 2, comma settimo, D.Lgs. n. 80 del 1992 - Competenza per materia del pretore quale giudice del lavoro ex art. 409 n. 1 cod. proc. civ. - Sussistenza - Controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria ex art. 442 cod. proc. civ. - Configurabilità - Esclusione.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - IN GENERE
La controversia relativa alla corresponsione dell'indennità prevista dall'art. 2, comma settimo, del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 (in relazione alle ipotesi in cui il fallimento del datore di lavoro o le altre procedure menzionate all'art. 1 del medesimo decreto siano intervenute prima della sua entrata in vigore) per il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva CEE 80/1987, concernente la tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro, è devoluta alla competenza per materia del Pretore, in funzione di giudice del lavoro, siccome rientrante non fra le controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di cui all'art. 442 cod. proc. civ., ma fra le controversie di lavoro di cui all'art. 409 n. 1 cod. proc. civ., presentandosi il rapporto di lavoro come antecedente e presupposto necessario della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giudiziale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 404 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 29/12/1990 num. 428 art. 48, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)