Sez. L, Sentenza n. 9547 del 09/09/1995 (Rv. 493979 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità per il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva C.E.E. n. 987 del 1980 per il caso di insolvenza del datore di lavoro - Controversia promossa dal lavoratore - Legittimazione passiva dell'INPS e non dello Stato - Costituzione "ex lege" di un obbligazione risarcitoria a carico del Fondo di Garanzia - Configurabilità - Razionalità e coerenza del sistema giuridico - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE
Nella controversia, promossa da un lavoratore, a norma dell'art. 2, comma settimo del d.P.R. n. 80 del 1992, per ottenere il pagamento dell'indennità spettante per il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva C.E.E. n. 987 del 1980, riguardante la tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro, la legittimazione passiva spetta all'I.N.P.S., non già allo Stato, in quanto, con la richiamata disposizione, al fine di eliminare il contrasto tra l'ordinamento italiano e le regole generali dell'ordinamento comunitario, come interpretate dalla Corte di Giustizia della Comunità (Corte giust. 19 novembre 1991, in cause C-6 e C-9/90) si è costituita "ex lege" a carico del Fondo di garanzia, indicato nel decreto medesimo, un'obbligazione risarcitoria avente ad oggetto una somma di denaro, determinata nell'ammontare con riferimento allo stesso contenuto della garanzia assunta con l'attuazione della direttiva. La costituzione di tale obbligazione non in capo allo Stato, ma ad uno degli enti pubblici in cui si articola l'apparato dell'amministrazione indiretta statale, non collide con esigenze di razionalità e coerenza del sistema giuridico, dal momento che non è stata addossata una responsabilità ex art. 2043 cod. civ. a un soggetto diverso dall'autore dell'illecito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)