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Sez. L, Sentenza n. 1864 del 08/03/1996 (Rv. 496215 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità prevista dal comma 7 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 80 del 1992 - Azione diretta al conseguimento dell'indennità - Legittimazione passiva dell'I.N.P.S. quale gestore del Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297 del 1982 - Sussistenza - Conseguenze - Distinzione della suddetta indennità rispetto alla garanzia dei crediti di lavoro prevista dai primi sei commi del citato art. 2 - Permanenza.
Stato
decisa il 1996-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496215-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE

È l'I.N.P.S., quale gestore del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982 n. 297 e all'art. 1 del D. Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, il soggetto legittimato passivamente rispetto all'azione diretta al conseguimento dell'indennità prevista dall'art. 2, settimo comma, del D. Lgs. sopra citato in relazione ai pregiudizi patrimoniali subiti dai lavoratori a causa della mancata attuazione della Direttiva del Consiglio C.E.E. 20 ottobre 1980 n. 987/80 sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, come si evince dalla rubrica del citato art. 2, che induce a ritenere l'estensione dell'intervento del Fondo di garanzia a tutte le ipotesi previste dalla norma (e quindi anche a quella di cui al settimo comma), e dall'art. 4 dello stesso D.Lgs. che pone a carico del Fondo tutti gli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 1, 2 e 3; né da tale conclusione deriva l'omologazione dell'indennità prevista dal citato settimo comma dell'art. 2 alla garanzia dei crediti di lavoro in caso di insolvenza del datore di lavoro (in relazione all'esistenza di procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria successive all'entrata in vigore della del D.Lgs. n. 80 del 1992) disciplinata dall'art. 1 e dai primi sei commi dell'art. 2 - omologazione che sarebbe in contrasto con l'esplicita esclusione della retroattività della disciplina ordinaria (art. 2, sesto comma) - atteso, da un lato, il permanere della diversità della natura della prestazione dovuta per la riparazione di un pregiudizio rispetto a quella dovuta in sostituzione del datore di lavoro insolvente secondo lo schema dell'accollo "ex lege", e dall'altro, il permanere di un differenziato regime giuridico, come si evince, in particolare, dal fatto che non si applicano alla prima le disposizioni di cui ai commi terzo e quinto dell'art. 2, mentre soltanto ad essa si applica il termine di decadenza annuale.

Riferimenti normativi: Legge 29/12/1990 num. 428 art. 48, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 com. 7 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 20/10/1980 num. 987

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)