Sez. L, Sentenza n. 1860 del 08/03/1996 (Rv. 496210 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE | Indennità prevista dal comma 7 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 80 del 1992 - Azione diretta al conseguimento della indennità - Legittimazione passiva dell'I.N.P.S. quale gestore del Fondo di garanzia di cui alla legge n. 297 del 1982 - Sussistenza.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - IN GENERE
È l'I.N.P.S., quale gestore del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982 n. 297 e all'art. 1 del D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, il soggetto legittimato passivamente rispetto all'azione diretta al conseguimento dell'indennità prevista dall'art. 2, settimo comma, del D. Lgs. sopra citato in relazione ai pregiudizi patrimoniali subiti dai lavoratori a causa della mancata attuazione della Direttiva del Consiglio C.E.E. 20 ottobre 1980 n. 987/80 sulla tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, come si evince dalla rubrica del citato art. 2, che fa riferimento all'intervento del Fondo di garanzia, e dalla disposizione dell'art. 4 dello stesso D.Lgs. che, a proposito di copertura degli oneri finanziari posti a carico del Fondo e derivanti dall'attuazione della suddetta normativa, richiama l'intero art. 2, e quindi anche la norma di tale articolo concernente l'indennità dovuta a titolo di risarcimento del danno.
Riferimenti normativi: Legge 20/12/1990 num. 428 art. 48, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 80 art. 2 com. 7 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 20/10/1980 num. 987
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)