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Sez. L, Sentenza n. 921 del 13/02/1982 (Rv. 418781 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - PERSONE ASSICURATE - ESPLETAMENTO DI OPERA MANUALE - ACCERTAMENTO - CRITERI - APPARTENENZA DEL LAVORATORE ALLA CATEGORIA IMPIEGATIZIA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418781-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - PERSONE ASSICURATE - ESPLETAMENTO DI OPERA MANUALE - ACCERTAMENTO - CRITERI - APPARTENENZA DEL LAVORATORE ALLA CATEGORIA IMPIEGATIZIA - IRRILEVANZA.*

Al fine di stabilire se un lavoratore subordinato sia soggetto o meno all'Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, l'indagine sulla ricorrenza dell'espletamento di opera manuale, di cui all'art. 4 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, va condotta con riferimento all'effettiva natura delle prestazioni lavorative, prescindendosi dall'eventuale difforme qualifica o inquadramento riconosciuto al dipendente in forza del contratto individuale o collettivo, essendo, peraltro, sufficiente per l'insorgere dell'Obbligo assicurativo che detta opera, ancorché accessoria o strumentale o quantitativamente marginale rispetto a quella intellettuale sia, tuttavia, svolta professionalmente e cioè in modo sistematico ed abituale, anche se non continuativo. Conseguentemente, alla suddetta tutela assicurativa non osta l'appartenenza del lavoratore alla categoria impiegatizia. (Conf 1074/78, mass n 390434; (Conf 447/75, mass n 373722).*

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)