Sez. 1, Sentenza n. 12942 del 05/09/2003 (Rv. 566567 - 01)
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI | Mandato - Necessità - Esclusione - Produzione dell'autorizzazione ad agire o a resistere in giudizio - Esclusione - Fondamento - Eventuale contrasto sull'opportunità di promuovere la lite o resistere ad essa - Rilevanza esterna - Esclusione - Fondamento - Eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 5, n. 21, d.P.R. n. 30 del 1985 e 12, legge n. 103 del 1970 in riferimento agli artt. 24 e 97, Cost. - Manifesta infondatezza - Fattispecie relativa all'AIMA.
AVVOCATURA DELLO STATO - RAPPRESENTANZA E DIFESA FACOLTATIVA DI ENTI PUBBLICI
Anche nell'ipotesi di rappresentanza e difesa facoltativa degli enti pubblici da parte dell'Avvocatura dello Stato, non è necessario che, in ordine ai singoli giudizi, l'ente rilasci uno specifico mandato all'Avvocatura medesima, né che questa produca il provvedimento del competente organo dell'ente recante l'autorizzazione del legale rappresentante ad agire o a resistere in causa, giacché, a norma degli artt. 1 e 45 R.D. n. 1611 del 1933, gli Avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede senza bisogno di mandato, mentre le eventuali divergenze tra gli organi pubblici interessati, sull'opportunità di promuovere la lite o di resistere a una lite da altri proposta, non acquistano rilevanza esterna e sono risolte, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 103 del 1979, dall'autorità individuata dalla stessa disposizione; l'attribuzione al Ministro competente del potere di decidere il contrasto in ordine al promuovimento della lite non realizza alcuna lesione del diritto del terzo, qualora la scelta di agire o resistere in giudizio riguardi un ente facente parte dello "Stato - apparato", poiché la posizione espressa dal Consiglio di amministrazione dell'ente deve ragionevolmente recedere di fronte alla scelta dell'organo statuale, con conseguente manifesta infondatezza dell'eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 5, n. 21 d.P.R. n. 30 del 1985 e 12, legge n. 103 del 1979, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 97, Cost. (Nella specie la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello che, in ragione della mancata produzione, da parte dell'Avvocatura distrettuale dello Stato, della delibera del consiglio di amministrazione dell'AIMA, autorizzante il suo presidente al promovimento della lite, in base alla previsione statutaria contenuta nell'art. 5, n. 21, del d.P.R. n. 30 del 1985, aveva dichiarato improponibile la domanda di primo grado e l'appello innanzi ad esso proposto).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 1, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 43, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 45, Legge 03/04/1979 num. 103 art. 12, DPR 14/02/1985 num. 30 art. 5 com. 1 n. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)