Sez. 1, Sentenza n. 1281 del 04/04/1977 (Rv. 384971 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - SENTENZA - OPPONIBILITA DA PARTE DI UN CONDEBITORE SOLIDALE - CONDIZIONI - ESTRANEITA AL GIUDIZIO - MANCANZA - INOPPONIBILITA DELLA SENTENZA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETA - SENTENZA - OPPONIBILITA DA PARTE DI UN CONDEBITORE SOLIDALE - CONDIZIONI - ESTRANEITA AL GIUDIZIO - MANCANZA - INOPPONIBILITA DELLA SENTENZA.*
Dal coordinamento della disposizione contenuta nel secondo comma dell'art 1306 cod civ con il principio dell'intangibilita della cosa giudicata, si evince che la sentenza definitiva, emessa fra il creditore ed uno dei debitori in solido, puo essere opposta dallo altro condebitore, se favorevole e non fondata su ragioni personali, solo quando quest'ultimo sia rimasto estraneo al relativo giudizio. In caso contrario, la sentenza emessa nei confronti di entrambi i debitori consta di due distinte pronunce, in relazione all'autonomia ed indipendenza dei rispettivi rapporti obbligatori, con la conseguenza che il passaggio in giudicato dell'una, per difetto d'impugnazione, rimane insensibile all'eventuale riforma od annullamento dell'altra, a prescindere dal carattere personale o meno delle relative ragioni. (V 1416/75, mass n 374974; (V 2476/67, mass n 329773).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)