diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 4466 del 02/02/1984 Ud. (dep. 12/05/1984) Rv. 164180 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REATO CONTINUATO - EFFETTO DEVOLUTIVO - CONTINUAZIONE NON DEDOTTA NEI MOTIVI DI APPELLO - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - ESCLUSIONE - RICHIESTA PER LA PRIMA VOLTA NEL DIBATTIMENTO DI APPELLO - ACCERTAMENTO - OBBLIGATORIETÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1984-02-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164180-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE DI APPELLO - REATO CONTINUATO - EFFETTO DEVOLUTIVO - CONTINUAZIONE NON DEDOTTA NEI MOTIVI DI APPELLO - RILEVABILITÀ DI UFFICIO - ESCLUSIONE - RICHIESTA PER LA PRIMA VOLTA NEL DIBATTIMENTO DI APPELLO - ACCERTAMENTO - OBBLIGATORIETÀ - CONDIZIONI.*

La richiesta del riconoscimento del vincolo della continuazione deve formare oggetto di deduzione nei motivi di impugnazione, non essendo la relativa questione rilevabile di ufficio dal giudice di appello. Questi, se detta richiesta sia stata formulata per la prima volta nel dibattimento di appello, deve prenderla in considerazione solo quando la sentenza relativa ai reati già giudicati sia divenuta esecutiva dopo la presentazione dei motivi. (Conf mass n 143980; (Conf mass n 145887; (Conf mass n 146804; (Conf mass n 147984).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 515 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)