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Sez. L, Sentenza n. 7234 del 05/12/1986 (Rv. 449303 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - APPARECCHI ED IMPIANTI ELETTRICI - PERICOLOSITÀ - PRESUNZIONE IURIS ET DE IURE - CONSEGUENZE - ART. 1 D.P.R. 30 GIUGNO 1965 N. 1124 - QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1986-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/449303-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - APPARECCHI ED IMPIANTI ELETTRICI - PERICOLOSITÀ - PRESUNZIONE IURIS ET DE IURE - CONSEGUENZE - ART. 1 D.P.R. 30 GIUGNO 1965 N. 1124 - QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

La pericolosità degli strumenti - fra i quali rientrano gli apparecchi e gli impianti elettrici - indicati dall'art. 1, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 è presunta iuris et de iure, sicché la sussistenza dell'Obbligo dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per le persone che vi sono addette prescinde da una concreta indagine circa l'esistenza e l'entità del rischio d'infortunio, incidendo quest'ultima solo sulla misura del premio assicurativo. Consegue che la presenza (oggetto di presunzione assoluta) di un rischio, ancorché di minima entità, fa escludere sia la nullità del rapporto assicurativo ex art. 1895 cod. civ. sia l'illegittimità costituzionale del citato art. 1 per contrasto con gli articoli 3 e 38 cost., non ricorrendo l'ipotesi di un Obbligo assicurativo imposto in Mancanza di qualsiasi rischio. (nella specie, l'impugnata sentenza - confermata dalla suprema Corte - aveva affermato l'Obbligo assicurativo per i dipendenti di una banca addetti a macchine elettrocontabili). (V 5669/85, mass n 442863; (V 5668/85, mass n 442862; (V 866/82, mass n 418705; (V 4918/81, mass n 415671).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Cod. Civ. art. 1895 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)