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Sez. 5, Sentenza n. 15832 del 12/07/2006 (Rv. 591749 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - ISTANZA PER FISSAZIONE DI UDIENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO IN CASO DI MANCATA ISTANZA DI FISSAZIONE | Ordinanza presidenziale di estinzione ex art. 44 del d.P.R. n. 636 del 1972 - Notificazione - Termini di decadenza e prescrizione decorrenti dalla stessa - Riferibilità ai soli termini sostanziali per l'attuazione della pretesa tributaria.
Stato
decisa il 2006-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/591749-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - REGIME TRANSITORIO - ISTANZA PER FISSAZIONE DI UDIENZA - ESTINZIONE DEL PROCESSO IN CASO DI MANCATA ISTANZA DI FISSAZIONE

In tema di contenzioso tributario, la norma transitoria di cui all'art. 44, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, stabilendo che i termini di decadenza e di prescrizione decorrono o riprendono a decorrere dalla data di notifica dell'ordinanza presidenziale che, in difetto dell'istanza di fissazione di udienza, dichiara l'estinzione del processo, si riferisce ai termini del rapporto sostanziale entro i quali l'ufficio deve esercitare i poteri di cui è munito per l'attuazione della pretesa tributaria che forma oggetto del procedimento dichiarato estinto, e non ai termini processuali, diversamente regolati.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 art. 44 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)