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Sez. L, Sentenza n. 3252 del 17/05/1980 (Rv. 407043 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE ED ART 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1980-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407043-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - DISCIPLINA DEL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE ED ART 18 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - INAPPLICABILITA.*

Il licenziamento collettivo fondato su una ristrutturazione aziendale con riduzione di personale, adeguatamente motivato e portato a conoscenza delle controparti coinvolte dalla soppressione dei posti di lavoro integra una fattispecie autonoma di recesso motivato del datore di lavoro, alla quale non e applicabile la disciplina individuale dettata dalla legge 15 luglio 1966 n 604, ne l'art 18 della legge 20 maggio 1970 n 300, sulla reintegrazione del dipendente licenziato. (Conf 1270/79, mass n 397504).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)