Sez. 4, Sentenza n. 20591 del 23/02/2010 Ud. (dep. 01/06/2010) Rv. 247327 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - AVVISO AGLI INTERESSATI | Avvenuta individuazione della persona nei confronti della quale si procede - Conferimento dell'incarico al consulente per l'accertamento tecnico - Obbligo di avviso al difensore - Sussistenza - Individuazione della persona indagata nel corso dell'espletamento delle operazioni peritali - Obbligo di avviso al difensore - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie in tema di esame autoptico.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - AVVISO AGLI INTERESSATI
Qualora il P.M. debba procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili previsti dall'art. 360 cod. proc. pen., ricorre l'obbligo di dare l'avviso al difensore solo nel caso in cui al momento del conferimento dell'incarico al consulente sia già stata individuata la persona nei confronti della quale si procede, mentre tale obbligo non ricorre nel caso che la persona indagata sia stata individuata successivamente nel corso dell'espletamento delle operazioni peritali. (Fattispecie in tema di omicidio colposo, avvenuto all'interno di un agriturismo per precipitazione di un cliente da un dirupo, nella quale al momento dell'espletamento dell'esame autoptico l'informativa di P.G. indicava il ricorrente solo nella sua qualità di proprietario della struttura alberghiera, ma non quale persona indagata).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 116
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)