Sez. 1, Sentenza n. 18246 del 25/02/2015 Cc. (dep. 30/04/2015) Rv. 263858 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - AVVISO AGLI INTERESSATI | Indagine preliminare a carico di ignoti - Conferimento dell'incarico al consulente per l'accertamento tecnico - Obbligo di avviso al difensore - Necessità - Esclusione - Successiva individuazione della persona indagata - Utilizzabilità degli accertamenti - Sussistenza - Fattispecie in tema di accertamento irripetibile sul d.n.a.
INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - AVVISO AGLI INTERESSATI
Qualora il P.M. debba procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili ai sensi dell'art. 360 cod. proc. pen., ricorre l'obbligo di dare l'avviso al difensore solo nel caso in cui al momento del conferimento dell'incarico al consulente sia già stata individuata la persona nei confronti della quale si procede mentre tale obbligo non ricorre nel caso che la persona indagata sia stata individuata solo successivamente all'espletamento dell'attività peritale. (In applicazione del principio la S.C. ha confermato la decisione assunta dal Tribunale del riesame, con la quale erano ritenuti utilizzabili nei confronti dell'indagato detenuto gli accertamenti irripetibili compiuti sul d.n.a., nel mentre le indagini in corso erano a carico di altro soggetto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)