Sez. 1, Sentenza n. 6293 del 15/05/1996 Ud. (dep. 22/06/1996) Rv. 205181 - 01
Indagini preliminari - Attività del pubblico ministero - Accertamenti tecnici non ripetibili - Avviso agli interessati | Avvenuta individuazione della persona nei confronti della quale si procede - Conferimento dell'incarico al consulente per l'accertamento tecnico - Obbligo di avviso al difensore - Sussistenza - Individuazione della persona indagata nel corso dell'espletamento delle operazioni peritali - Obbligo di avviso al difensore - Esclusione - Conseguenze.
Indagini preliminari - Attività del pubblico ministero - Accertamenti tecnici non ripetibili - Avviso agli interessati
Qualora il P.M. debba procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili previsti dall'art. 360 cod. proc. pen., ricorre l'obbligo di dare l'avviso al difensore solo nel caso che al momento del conferimento dell'incarico al consulente sia già stata individuata la persona nei confronti della quale si procede, mentre tale obbligo non ricorre nel caso che la persona indagata sia stata individuata successivamente nel corso dell'espletamento delle operazioni peritali. Ne consegue che il mancato avviso al difensore dell'inizio di tali operazioni non integra nessuna nullità, qualora il difensore, nominato dalla persona indagata successivamente al conferimento dell'incarico, non abbia comunicato al consulente di ufficio di voler partecipare alle operazioni peritali anche mediante la nomina di un consulente di parte.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)