Sez. 4, Sentenza n. 7202 del 21/11/2003 Ud. (dep. 19/02/2004) Rv. 227341 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - AVVISO AGLI INTERESSATI | Obbligo di avviso al difensore - Condizioni - Fondamento.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - AVVISO AGLI INTERESSATI
Qualora il P.M. debba procedere ad accertamenti tecnici non ripetibili previsti dall'art. 360 cod. proc. pen. ricorre l'obbligo di dare l'avviso al difensore solo nel caso in cui al momento del conferimento dell'incarico al consulente, sia stata già individuata la persona nei confronti della quale si procede, mentre tale obbligo non ricorre nel caso in cui la persona indagata sia stata individuata successivamente nel corso dell'espletamento delle operazioni peritali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 360
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)