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Sez. L, Sentenza n. 5120 del 24/11/1977 (Rv. 388736 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - RINUNCE E TRANSAZIONI - NOVAZIONE OGGETTIVA DEL CONTRATTO CONSEGUENTE AD UNA TRANSAZIONE - RINUNCIA AI DIRITTI FUTURI RELATIVI ALL'AFFITTO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - LEGISLAZIONE VINCOLISTICA SOPRAVVENUTA - INAPPLICABILITA.*
Stato
decisa il 1977-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388736-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - RINUNCE E TRANSAZIONI - NOVAZIONE OGGETTIVA DEL CONTRATTO CONSEGUENTE AD UNA TRANSAZIONE - RINUNCIA AI DIRITTI FUTURI RELATIVI ALL'AFFITTO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - LEGISLAZIONE VINCOLISTICA SOPRAVVENUTA - INAPPLICABILITA.*

Quando le parti dall'originario contratto di affitto agrario pervengono ad una transazione, questa costituisce titolo sostitutivo ed autonomo rispetto al preesistente rapporto locatizio, nella quale mancano le condizioni perche possano sorgere dei diritti in forza della legislazione vincolistica sopravvenuta ovvero profilarsi comportamenti di preventiva rinunzia ai medesimi. Pertanto, la durata del rapporto, ove sia determinata in funzione della transazione e fissata in funzione delle reciproche concessioni, si sottrae al regime legale vincolistico. (Conf 1637/75, mass n 375243).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1628, Cod. Civ. art. 1965, Legge 11/02/1971 num. 11 art. 17 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)