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Sez. 3, Sentenza n. 41127 del 23/05/2013 Ud. (dep. 07/10/2013) Rv. 256852 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Indagini difensive - Produzione di nuovi documenti - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256852-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

L'art. 327 bis cod. proc. pen., nell'attribuire al difensore la facoltà di svolgere in ogni stato e grado del processo investigazioni in favore del proprio assistito, non può essere interpretato come una deroga ai principi generali del procedimento e del giudizio avanti la Corte di Cassazione, nel senso, cioè di consentire la produzione di nuovi documenti, anche diversi ed ulteriori da quelli che la parte non sia stata in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di produzione dei risultati del "test" del "dna", eseguito nell'ambito di indagini difensive, dopo il giudizio di appello, su imputati che si erano rifiutati di sottoporsi al medesimo esame nei precedenti gradi di giudizio).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 327 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)