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Sez. U, Sentenza n. 6774 del 05/05/2003 (Rv. 562617 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE | Sentenze delle Commissioni tributarie regionali rese con riferimento a rapporti litigiosi pendenti al 31dicembre 2000 - Ricorso per Cassazione del contribuente - Riforma dell'amministrazione finanziaria ai sensi del D.Lgs. n. 300 del 1999, con istituzione delle agenzie fiscali - Proposizione del ricorso, a decorrere dall'1 gennaio 2001, sia nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze che nei riguardi dell'Agenzia delle Entrate - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562617-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - COMMISSIONI TRIBUTARIE

In tema di contenzioso tributario, a seguito della istituzione - operata dal capo II del titolo V del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 - delle agenzie fiscali (Agenzia delle entrate, delle dogane, del territorio e del demanio), divenute operative a partire dal 1 gennaio 2001, ex art. 1 del D.M. 28 dicembre 2000 (le quali gestiscono le funzioni già esercitate dai vari dipartimenti ed uffici del Ministero delle Finanze, ora confluito nel Ministero dell'Economia e delle Finanze (al quale rimangono le sole "funzioni statali" elencate nell'art. 56), hanno personalità giuridica di diritto pubblico (art. 61), sono rappresentate dai rispettivi direttori (art. 68), e possono avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato (art. 72), (il ricorso per Cassazione del contribuente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, pronunciata nell'ambito di un procedimento in corso al momento dell'esecutività delle Agenzie fiscali predette, è ammissibile sia che venga proposto nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze (che conserva la qualità di parte) sia che venga proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. Ciò in quanto il trasferimento dei rapporti inerenti le entrate tributarie all'Agenzia delle Entrate (ove non assegnati ad altre agenzie, enti od organi), in assenza di diverse previsioni legislative, non costituisce una ipotesi di successione nel processo ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ. (circoscrivibile al <venir meno della parte per morte o per altra causa>, con subingresso nel rapporto sostanziale di un successore a titolo universale), quanto una successione a titolo particolare nel diritto controverso, ai sensi dell'art. 111 dello stesso codice, essendo l'Agenzia delle entrate destinataria del trasferimento di posizioni attive e passive specificamente determinate: tutto ciò, fermo rimanendo che la facoltà di chiamare in causa il successore a titolo particolare può essere esercitata con l'atto di impugnazione e, per la prima volta, anche nella fase di legittimità.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 57, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 62, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 61, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 68, Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 art. 72, DM Finanze 28/12/2000, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 110, Cod. Proc. Civ. art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)