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Sez. U, Sentenza n. 1165 del 10/11/2000 (Rv. 541549 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO | Provvedimenti disciplinari - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Entrata in vigore della legge 80/1998 - Abrogazione dell'art. 58 R.D. 148/1931 - Esclusione.
Stato
decisa il 2000-11-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541549-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO

In tema di contenzioso del lavoro degli autoferrotranvieri, l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 80 del 1998 (e la conseguente devoluzione delle controversie del pubblico impiego al giudice ordinario "salvo tassative eccezioni") non ha abrogato, né espressamente né implicitamente, la norma di cui all'art. 58 del R.D. n. 148 del 1931, allegato A, con la conseguenza che resta tuttora devoluta alla cognizione del giudice amministrativo la (sola) materia disciplinare del contenzioso del lavoro degli autoferrotranvieri, contenzioso anch'esso oggi appartenente, in ogni altra sua parte, alla giurisdizione del giudice ordinario.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 art. 58 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)