Sez. 1, Sentenza n. 3345 del 14/02/2007 (Rv. 595060 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE | Passiva - Errata identificazione dell'organo amministrativo legittimato a resistere - Inammissibilità della domanda - Esclusione - Irregolarità - Sussistenza - Sanatoria mediante costituzione del soggetto evocato in giudizio erroneamente - Ammissibilità - Ricorso per cassazione indirizzato contro l'organo amministrativo effettivamente legittimato a resistere - Inammissibilità - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - LEGITTIMAZIONE
In tema di opposizione a sanzioni amministrative, sebbene l'errata identificazione nel corso del giudizio di primo grado dell'organo legittimato a resistere in giudizio per l'amministrazione non si traduca nella mancata instaurazione del rapporto processuale, ma in una mera irregolarità, sanabile tra l'altro mediante la costituzione in giudizio dell'Amministrazione che non sollevi obiezioni al riguardo, il ricorso per cassazione proposto non contro l'Amministrazione pur erroneamente evocata in giudizio e costituitasi, ma contro l'autorità amministrativa da cui dipende l'organo accertatore della violazione (e quindi proposto contro il soggetto che avrebbe dovuto essere evocato in giudizio in primo grado) è inammissibile, in quanto il ricorso per cassazione può rivolgersi solo nei confronti di una delle parti del giudizio di merito.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)