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Sez. 2, Sentenza n. 8249 del 06/04/2009 (Rv. 607941 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Verbale di contestazione di violazione del codice della strada redatto dalla Guardia di finanza - Opposizione al giudice di pace - Legittimazione passiva - Ministero dell'economia o, in alternativa, Ministero dell'interno - Configurabilità - Procedimento instaurato nei confronti del Prefetto - Nullità degli atti - Sussistenza - Costituzione a mezzo Avvocatura dello Stato - Sanatoria - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2009-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607941-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, qualora venga proposto ricorso al giudice di pace avverso un verbale di contestazione redatto dalla Guardia di finanza, la legittimazione passiva va riconosciuta, alternativamente, al Ministero dell'economia e delle finanze, quale amministrazione centrale cui appartiene il corpo, ed al Ministero dell'interno che, ai sensi dell'art. 11 cod. strada, possiede specifiche competenze in materia di circolazione stradale ed il compito di coordinamento dei servizi di Polizia stradale; ne consegue che, ove il giudizio venga instaurato nei confronti del Prefetto, tutti gli atti processuali compiuti in sede di merito vanno considerati affetti da nullità per carenza di legittimazione passiva del medesimo, salva la possibilità di sanatoria conseguente alla costituzione in giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato la quale, in virtù dei suoi compiti istituzionali, può assumere una scelta difensiva in grado di produrre effetti anche nei confronti di amministrazioni legittimate passivamente, ma non evocate in giudizio.(Nella specie, la S.C. ha dichiarato la nullità del giudizio di merito per essere stata la sentenza del GDP emessa nei confronti del prefetto, costituitosi in giudizio a mezzo di proprio funzionario).

Riferimenti normativi: Legge 25/03/1958 num. 260 art. 4, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Strada art. 11, Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)