Sez. 1, Sentenza n. 14087 del 01/10/2002 (Rv. 557712 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE | Rimesse in c/c - Assoggettabilità a revocatoria fallimentare - Condizioni - Onere probatorio - Distribuzione tra le parti.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE
Le rimesse sul conto corrente bancario dell'imprenditore poi fallito sono revocabili, ex art. 67 legge fall., tutte le volte in cui il conto stesso, all'atto della rimessa, risulti "scoperto": sia perché, non essendo assistito da apertura di credito, presenti un saldo a debito del cliente; sia perché il pur consentito indebitamento abbia ecceduto i limiti del fido convenzionalmente accordato al correntista. In tale situazione, secondo la distribuzione dell'onere probatorio sancita dal citato art. 67, alla curatela fallimentare spetta la dimostrazione della sussistenza della rimessa, della sua esecuzione nel periodo "sospetto", e della "scientia decoctionis" da parte della banca, mentre quest'ultima ha l'onere di provare la natura non solutoria del versamento, eventualmente documentando l'esistenza, all'epoca, di un contratto di apertura di credito in ampliamento rispetto a quella precedentemente concessa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1852, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)