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Sez. 3, Sentenza n. 1527 del 26/04/1999 Cc. (dep. 08/09/1999) Rv. 214348 - 01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE | Ordinanza di custodia cautelare - Tempestiva assistenza di interprete - Necessità - Assistenza nel solo corso dell'udienza preliminare - Insufficienza.
Stato
decisa il 1999-04-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214348-01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - INTERPRETE - NOMINA - IN GENERE

In tema di misure cautelari personali deve esser assicurato all'imputato che non conosca la lingua italiana (dato da accertare anche di ufficio) l'immediata traduzione dell'ordinanza di custodia cautelare, o mediante la redazione originaria dell'atto in una lingua che questi conosca o mediante la tempestiva assistenza di un interprete che gli traduca l'atto. Non può esser considerata equivalente a ciò l'assistenza dell'imputato a mezzo dell'interprete nell'udienza preliminare, perché non si assicura l'immediata informazione voluta dalla norma.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143, Legge 04/08/1955 num. 848 art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Legge 25/10/1977 num. 881 art. 14, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)