Sez. 1, Sentenza n. 655 del 05/02/1982 (Rv. 418416 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - GIUDICE COMPETENTE - DETERMINAZIONE - CRITERI - ENTRATA IN VIGORE NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE, DELLA LEGGE N. 247 DEL 1974 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE - GIUDICE COMPETENTE - DETERMINAZIONE - CRITERI - ENTRATA IN VIGORE NELLE MORE DEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE, DELLA LEGGE N. 247 DEL 1974 - EFFICACIA RETROATTIVA - ESCLUSIONE.*
A ciascun procedimento espropriativo si applica - anche per quanto concerne l'individuazione del giudice competente a decidere sulla opposizione alla stima - la disciplina legislativa da cui la P.a. Ha tratto il proprio potere di espropriazione, con la conseguenza che la devoluzione della suindicata opposizione alla Corte d'appello, prevista dall'art. 19 della legge n. 865 del 1971 per le espropriazioni disposte in base a tale legge, non può operare con riguardo alle espropriazioni decretate ai sensi della legge n. 2359 del 1865 o di altre leggi. Nè rileva in contrario, trattandosi di espropriazione in favore di ente pubblico, l'entrata in vigore, in pendenza del giudizio di opposizione alla stima, della legge 27 giugno 1974 n. 247 (di conversione del d.l. 2 maggio 1974 n. 115), la quale ha reso applicabile (art. 4) ad ogni espropriazione in favore di figure soggettive pubbliche l'art. 19 citato, in quanto questa ultima legge, avendo portata innovativa ed operando solo dall'epoca di entrata in vigore, non ha effetto sulle espropriazioni disposte anteriormente. (V 2041/81, mass n 412761, sulla prima parte; (V 1370/80, mass n 404898; (V 77/80, mass n 403449).*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 02/05/1974 num. 115 CORTE COST., Legge 27/06/1974 num. 247 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)