Sez. L, Sentenza n. 3074 del 02/03/2001 (Rv. 544358 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Assegno di invalidità - Requisito reddituale - Elemento costitutivo del diritto - Mancanza - Rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio - Limiti - Formazione del giudicato interno sul punto - Rilevanza.
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE
In tema di assegno per invalidità civile (ovvero di pensione di inabilità) il requisito reddituale è configurabile come costitutivo del diritto (e non come una condizione di erogabilità) e la sua mancanza è pertanto rilevabile d'ufficio o su eccezione di parte in ogni stato e grado del giudizio; tale rilevabilità incontra, tuttavia, un limite nel formarsi del giudicato implicito interno sul punto, con la conseguenza che, ove la sentenza di riconoscimento del diritto all'assegno, implicante anche il riconoscimento del condizionante requisito economico, pur se eventualmente incentrata solo sull'accertamento di quello sanitario, venga appellata soltanto in ordine all'accertamento di quest'ultimo requisito, la questione relativa alla sussistenza del requisito reddituale non può essere poi proposta in sede di legittimità, atteso che sul punto si è formato il giudicato interno, che copre non solo il dedotto ma anche il deducibile, ossia anche le questioni che, benché non specificatamente dedotte od enunciate, costituiscono precedenti logici essenziali della pronuncia.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)