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Sez. L, Sentenza n. 4568 del 22/04/1995 (Rv. 491993 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE | Pensione di invalidità ed assegno di invalidità "ex lege" n. 118 del 1971 - Accertamento del relativo diritto - Previo accertamento del requisito economico o reddituale - Omissione - Deduzione per la prima volta in cassazione - Ammissibilità - Forma.
Stato
decisa il 1995-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491993-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE

Ai fini della declaratoria del diritto alla percezione della pensione d'inabilità o dell'assegno (d'invalidità) ai sensi della legge n. 118 del 1971, il giudice deve verificare anche la sussistenza del requisito economico o reddituale, e il mancato accertamento di tale requisito - indispensabile, come quello sanitario, per il conseguimento della prestazione - è deducibile per la prima volta anche in sede di legittimità, sotto il profilo di omesso esame di un punto decisivo della controversia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 12 CORTE COST., Legge 30/03/1971 num. 118 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)