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Sez. 1, Sentenza n. 25983 del 29/10/2008 (Rv. 605448 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Occupazione appropriativa - Risarcimento del danno - Prescrizione - Natura permanente dell'illecito - Riferimento - Necessità - Conseguenze - Periodo di occupazione anteriore al quinquennio dalla domanda giudiziale o dall'atto di messa in mora - Prescrizione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-10-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605448-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

In tema di espropriazione per pubblica utilità, una volta scaduto il periodo di occupazione legittima, l'ingerenza dell'Amministrazione nella proprietà, essendo caratterizzata dal protrarsi "sine die" della detenzione fino al perdurare della situazione "contra ius" e, quindi, dalla compressione, rinnovatesi di momento in momento, delle principali facoltà di godimento e di disposizione del diritto dominicale sull'immobile appreso, costituisce un fatto illecito permanente, in cui il danno da mancato godimento dei frutti naturali dell'immobile si protrae nel tempo, a partire dall'iniziale apprensione del bene. Pertanto, è in ogni momento che sorge per il proprietario il diritto al risarcimento del danno già verificatosi, ed inizia a decorrere il relativo termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 cod. civ., con la conseguenza che il diritto stesso si prescrive per il periodo anteriore al quinquennio dalla domanda giudiziale o dall'atto di messa in mora, pur se i frutti vengano richiesti secondo il criterio dell'attribuzione degli interessi compensativi sulla somma corrispondente al valore venale dell'immobile.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)