Sez. 1, Sentenza n. 3495 del 28/05/1980 (Rv. 407324 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - RICEZIONE, DA PARTE DELL'ASSICURATORE, DELLA COMUNICAZIONE, AD OPERE DELL'ASSICURATO, DELL'AVVENUTO SINISTRO - DEDUZIONE DA PARTE DELL'ASSICURATORE DELLA NON INCLUSIONE DEL SINISTRO NELLA FATTISPECIE CONTRATTUALE - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO - DECORRENZA - SOSPENSIONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - RICEZIONE, DA PARTE DELL'ASSICURATORE, DELLA COMUNICAZIONE, AD OPERE DELL'ASSICURATO, DELL'AVVENUTO SINISTRO - DEDUZIONE DA PARTE DELL'ASSICURATORE DELLA NON INCLUSIONE DEL SINISTRO NELLA FATTISPECIE CONTRATTUALE - PRESCRIZIONE DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO - DECORRENZA - SOSPENSIONE - DISCIPLINA APPLICABILE.*
In materia di Assicurazione della responsabilita civile le norme contenute nel terzo e nel quarto comma dell'art 2952 cod civ - in forza delle quali la prescrizione annuale dei diritti dell'assicurato decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento del danno subito, e resta sospesa per effetto della relativa comunicazione all'assicuratore fino al momento in cui il credito del terzo danneggiato sia divenuto liquido ed esigibile, ovvero siasi prescritto - trovano applicazione anche quando l'assicuratore, dopo aver ricevuto la comunicazione dell'assicurato, abbia contestato radicalmente la garanzia assicurativa, sostenendo che il sinistro non e compreso tra quelli dedotti nel contratto di Assicurazione. (Conf 4643/79, mass n 401178; (Conf 593/78, mass n 389892; (Conf 1253/77, mass n 384944).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)